La Curatela è un istituto previsto per salvaguardare il minore emancipato e l'inabilitato (cioè le persone parzialmente incapaci, in stato di cosiddetta "incapacità relativa"). E' considerato minore emancipato colui che abbia compiuto i 16 anni (ma non ancora i 18), e che sia ammesso dal Tribunale a contrarre matrimonio. In favore di questi soggetti viene nominato un Curatore, il quale interviene in tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ad integrare la volontà dell'incapace, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Il cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza di inabilitazione e quello che ha pronunziato il provvedimento che concede l'emancipazione devono trasmettere copia dei provvedimenti, entro dieci giorni dalla pubblicazione (cioè deposito in cancelleria), al Giudice Tutelare. Il Curatore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza. Il minore emancipato e l'inabilitato possono, con la sola assistenza del Curatore e, dunque, senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare, riscuotere capitali, a patto che vengano impiegati in maniera idonea, nonché stare in giudizio nelle cause civili (sia come attore che come convenuto).
E', invece, necessaria l'autorizzazione del tribunale, previo parere del Giudice Tutelare, sempre che il Curatore non sia il genitore (in tale evenienza è sufficiente l'autorizzazione del Giudice Tutelare), in caso di: • alienazione di beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; • costituzione di pegni o ipoteche; • procedimenti di divisioni o promozione di relativi giudizi; • stipula di compromessi e transazioni o accettazione di concordati.
Gli atti compiuti dal Tutore senza le necessarie autorizzazioni possono essere annullati su istanza del minore, o dell'inabilitato, e dei rispettivi eredi ed aventi causa.
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