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Accettazione di eredità con beneficio d' inventario
Accettazione di ereditàLa successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto e l'eredità si può devolvere per legge (successione legittima, se ed in quanto manchi, in tutto o in parte, un testamento: artt. 565 e segg. cod. civ.) o per testamento (successione testamentaria: artt. 587 e segg. cod. civ.). 
L'eredità si acquista solo con l'accettazione, che può essere espressa (contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata) o tacita (in seguito al compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare), pura e semplice ovvero con beneficio d'inventario (in modo da accertare la consistenza dei crediti e dei debiti che formano il patrimonio del defunto). 
Sono nulle le dichiarazioni di accettazione sottoposte a termine o condizione, come pure le dichiarazioni di accettazione parziale. Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni; ma chiunque vi ha interesse può chiedere che il Giudice fissi un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetta o rinunzia (Ricorso per la fissazione del termine); decorso tale termine inutilmente, il chiamato perde il diritto di accettare.

Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario 
L'accettazione con beneficio d'inventario può sempre farsi, anche in caso di divieto di chi ha fatto il testamento. 
Le eredità devolute ai minori e agli interdetti non possono essere accettate dagli esercenti la potestà, se non con beneficio d'inventario, su autorizzazione del Giudice tutelare (Ricorso per l'autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore). 
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare l'eredità se non col beneficio d'inventario, su autorizzazione del Giudice tutelare.
ChiChiamato all'eredità
Come

Il verbale di accettazione di eredità può essere ricevuto dal Notaio su tutto il territorio dello Stato o, dal Cancelliere del Tribunale, quest'ultimo competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio in vita del defunto. 

La procedura infra descritta si riferisce al verbale ricevuto dal Cancelliere. 
 
Documenti necessari 
- Certificato di morte e di ultimo domicilio del defunto; 
- Codice fiscale del defunto; 
- Codice fiscale e documento di identità dell'accettante; 
- In caso di accettanti minori o incapaci copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare. 
- se presente,  copia conforme del testamento del de cuius 
 
È necessario portare in Cancelleria un CD 
Portare tre marche da bollo: 2 da € 16,00 ed una da € 11,80
Non appena ricevuta la dichiarazione davanti al Cancelliere, occorre effettuare il versamento di Euro 294,00 con MOD. F24 (disponibile nella sezione "modulistica")  per la trascrizione del verbale nei registri immobiliari in relazione all'ultimo domicilio in vita del defunto 
Indicazioni per la compilazione del modello F 24 - elementi identificativi:  
6. UFFICIO O ENTE: KV5 (Latina) - KSN (Caserta) - KV4 (Frosinone) 
11. T92T IMPOSTA IPOTECARIA EURO 200,00 
11. T91T IMPOSTA DI BOLLO EURO 59,00 
11. T93T TASSA IPOTECARIA EURO 35,00
Dove

E' necessario prendere appuntamento con la cancelleria.

 
Ufficio Giudiziario: Tribunale o Sezione Distaccata di Tribunale, competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio in vita  del defunto.
 
Leggi e RegolamentiNormativa di riferimento: artt. 321-374-394-470/518 cod.civ